A partire dal 2017, il Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha introdotto l'obbligo di apertura di un conto corrente bancario dedicato per gli Enti del Terzo Settore (ETS) con entrate annue superiori a 15.000 euro.
Art. 37 D.Lgs. 117/2017: Gli ETS con ricavi superiori alla soglia indicata devono intestare un conto corrente a nome dell'ente presso una banca o istituto di credito. Questo obbligo serve a garantire tracciabilità delle operazioni, trasparenza finanziaria e conformità alle norme antiriciclaggio.
Nel 2026, tale obbligo rimane pienamente vigente. Associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni e organizzazioni di volontariato con entrate superiori ai 15.000 euro annui devono dotarsi di un conto corrente dedicato.
Sanzioni: La mancata apertura del conto corrente entro i termini previsti comporta rischi amministrativi e fiscali significativi, oltre alla possibile perdita di agevolazioni fiscali.
Per aprire un conto corrente destinato a un'associazione, è necessario presentare una documentazione completa:
Le banche possono richiedere documentazione aggiuntiva in base alle loro politiche interne e alle norme di compliance.
Nel 2026, numerose banche italiane offrono conti correnti specificamente strutturati per associazioni, con vantaggi economici significativi:
È consigliabile confrontare le offerte verificando commissioni su bonifici, versamenti, prelievi e servizi aggiuntivi quali online banking e mobile app.
La gestione operativa del conto corrente deve essere regolata nello statuto dell'associazione e formalizzata mediante documenti bancari specifici.
Firma Congiunta: Molte associazioni adottano il sistema della firma congiunta, dove due soggetti (solitamente il Presidente e il Tesoriere) devono sottoscrivere congiuntamente i documenti per autorizzare operazioni superiori a una determinata soglia. Ciò garantisce controllo reciproco e riduce i rischi di gestione scorretta.
Poteri del Tesoriere: Il tesoriere ha poteri delegati di firma per operazioni ordinarie (bonifici fino a importi predefiniti, versamenti, prelievi) secondo il mandato conferito. Per operazioni straordinarie o importi elevati, è richiesta l'autorizzazione del Presidente o del Consiglio Direttivo.
La tracciabilità è un obbligo fondamentale per le associazioni. Tutti i pagamenti devono avvenire tramite canali tracciabili:
I pagamenti in contanti sono vietati per importi superiori a 999,99 euro. Questa normativa mira a contrastare il riciclaggio di denaro e garantire trasparenza nelle operazioni finanziarie del terzo settore.
I contributi versati dai soci devono essere gestiti secondo le modalità previste dallo statuto. È consigliabile:
Entro il 30 giugno di ogni anno, le associazioni devono depositare il rendiconto dell'esercizio precedente presso il Registro Unico del Terzo Settore. Il rendiconto deve includere bilancio, rendiconto gestionale e relazione illustrativa.
Questo documento diviene pubblico e accessibile a chiunque voglia verificare la trasparenza finanziaria dell'organizzazione.
Associazioni di Promozione Sociale (APS): Organizzazioni che operano per promuovere attività sociali, culturali, ricreative e di utilità generale. Non hanno scopo di lucro e reinvestono i ricavi nelle attività statutarie.
Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD): Enti che promuovono la pratica sportiva dilettantistica. Sebbene strutturalmente simili alle APS, hanno regolamentazione specifica nel CONI e vincoli particolari sulla gestione delle risorse finanziarie derivanti dall'attività sportiva.
Entrambe devono aprire un conto corrente dedicato se superano la soglia di 15.000 euro annui, ma possono beneficiare di canoni differenziati presso alcune banche.
R: No, formalmente non è un obbligo di legge. Tuttavia, è altamente consigliato aprire un conto corrente dedicato per motivi di trasparenza, tracciabilità e facilità di gestione. Inoltre, molte banche offrono conti gratuiti anche per associazioni piccole, eliminando costi fissi.
R: L'obbligo di apertura del conto corrente diviene vincolante a partire dall'anno in cui si superano i 15.000 euro. L'associazione deve provvedere entro 60 giorni dalla data in cui raggiunge
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